L'Associazione “Libertà di Volare” si ispira ai valori di uguaglianza, libertà, e fratellanza come condizione per costituire una società democratica di donne ed uomini liberi ed uguali che agiscono per la difesa della piena espressione dell’identità e dell’orientamento sessuale; avversano attivamente l’antisemitismo e ogni forma di razzismo , di discriminazione, di sfruttamento, promuovendo una convivenza civile fortemente orientata allo sviluppo delle libertà individuali. L’Associazione inoltre s’impegna per la salvaguardia della natura e dell’ambiente, e si batte per la rivalutazione e la riscoperta dei beni artistici-culturali del territorio.
NOME, SEDE E DURATA
Art. 1. E' costituita l'Associazione “Libertà di Volare”. E’ una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
L’Associazione “Libertà di Volare” ha sede provvisoria in Ancarano in via Casette, 10; la sede può essere trasferita con semplice delibera del consiglio qualora resti nel comune di Ancarano.
FINALITA’
Art. 2. L'Associazione “Libertà di Volare” persegue i seguenti scopi:
• diffondere la cultura nel mondo giovanile e non;
• ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
• allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale, letterario, artistico e culturale in genere affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
• proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.
• Tutelare, organizzare e promuovere artisti e musicisti provenienti in particolare dall'universo giovanile, come forma concreta di prevenzione del disagio.
• Potenziare i mezzi ed i modi di utilizzo del tempo libero.
• Collaborare con tutte le organizzazioni che si prefiggono gli scopi sopra citati.
• Migliorare le condizioni per la crescita culturale dei propri iscritti.
ATTIVITA’
Art. 3. L'associazione “Libertà di Volare” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, organizzare eventi spettacolari e/o sportivi o partecipare ad essi,
• attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
• attività eno-gastronomiche;
• attività mediatiche, ricreative, tecnologiche;
• attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
• Scambi culturali con paesi comunitari e non.
SOCI
Art. 4. L'associazione “Libertà di Volare” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
• soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
• soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 5. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Art. 6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
Art. 7. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
RISORSE ECONOMICHE
Art. 8. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
• beni, immobili e mobili;
• contributi;
• donazioni e lasciti;
• rimborsi;
• attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
• ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
STRUTTURA
Art. 10. Gli organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio direttivo;
• il Presidente;
• il Revisore dei conti.
Art. 11. L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente 1/3 dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria è valida se è presente 1/3 dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 12. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• elegge il Consiglio direttivo e il Revisore dei conti;
• approva il bilancio preventivo e consuntivo;
• approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione“Libertà di Volare”. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
• il presidente;
• da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
• richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
• predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
• formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
• elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
• elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
• stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
• Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 15. Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16. Il revisore dei conti è nominato tra i soci dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
MODIFICA DELLO STATUTO
Art. 17. La proposta di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi dell'Associazione o da almeno 1/10 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Sono escluse dalle proposte di modifica tutte quelle che possono alterare le finalità dell'associazione definite dal precedente Art.3.
NORME FINALI E GENERALI
Art. 18. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 19. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 20. Regolamento: particolari norme interne e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.
Art. 21. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
